Al via il bonus sanificazione: i passaggi per richiederlo

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13 Luglio 2020

Con l’emanazione del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), al fine di contrastare l’epidemia da Covid-19, il governo ha introdotto un credito d’imposta del 60% per le spese di sanificazione e acquisto di dispositivi di protezione individuale; la normativa disciplinata dall’art. 125 dispone un limite massimo di € 60.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 200 milioni per l’anno 2020.

Con la circolare 20/E del 10/07/2020 l’Agenzia delle Entrate ha definito gli step utili e le regole necessarie per usufruire del credito d’imposta relativo a sanificazioni e acquisto di dispositivi di protezione individuale mettendo a disposizione i modelli necessari per procedere con le richieste.

Il contenuto della stessa prevede altresì un ampliamento dei beneficiari del credito oltre ad un numero maggiore di spese utilizzabili in detrazione (anche le spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro).

Il primo passaggio prevede che i soggetti aventi diritto al credito d’imposta, comunichino all’Agenzia delle Entrate il limite di spese ammissibili sostenute nel periodo precedente il provvedimento, nonché l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere fino al 31 dicembre 2020. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile un apposito modello che dovrà essere presentato esclusivamente in via telematica (servizio web o canali telematici) direttamente dal contribuente o da intermediario abilitato.

A seguito dell’invio l’Agenzia delle Entrate rilascerà una ricevuta (entro massimo 5 giorni dalla trasmissione della comunicazione) contenente l’esito del risultato: presa in carico o scarto della richiesta, indicandone le motivazioni; la stessa verrà notificata direttamente sul sito web o tramite il canale di trasmissione del soggetto che ha inviato la comunicazione.

La comunicazione potrà essere presentata dal 20 luglio 2020 fino al 7 settembre 2020 nel rispetto dei limiti di spesa sopra indicati.

Il secondo passaggio prevede che l’ammontare complessivo, soggetto a credito d’imposta, possa essere utilizzato in compensazione attraverso modello F24.

Per procedere all’utilizzo del credito d’imposta bisognerà presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; la mancata trasmissione tramite apposito canale provocherà lo scarto del modello (è previsto lo scarto anche qualora l’importo del credito utilizzabile sia superiore ai limiti previsti). Sarà comunque possibile verificare l’esito del modello F24 tramite apposita ricevuta.

L’Agenzia delle Entrate ha comunque chiarito che verrà reso disponibile un apposito codice tributo.

Fino al 31 dicembre 2020 i soggetti interessati potranno procedere alla cessione, parziale o totale del credito d’imposta nei confronti di altri soggetti inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari finanziari abilitati; la stessa cessione riguarderà le spese sostenute nei limiti di importo fruibili.

La comunicazione relativa alla cessione dovrà essere presentata solo ed esclusivamente dal soggetto cedente. Le modalità di comunicazione verranno rese disponibile tramite apposito provvedimento entro l’11 settembre 2020.

Il cessionario dovrà comunicare l’accettazione del credito d’imposta indicandone l’importo, nel rispetto dei limiti (condizioni e modalità dell’accettazione ancora da definire).

Lo stesso importo potrà essere utilizzato dal cessionario, o attraverso la compensazione del credito con modello F24 entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stato notificato il credito, o portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta relativo alla cessione.

GC